Pensioni

Richiesta legge 104

 

Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di handicap l’interessato deve anzitutto recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo
Il certificato deve indicare (oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale e la tessera sanitaria) l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi ad inoltrarlo telematicamente all’Inps utilizzando l’apposita funzione presente sul sito internet;


Dopo la trasmissione del certificato, la procedura consente la stampa di una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.


Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità civile.

LA DOMANDA

Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda indicando obbligatoriamente anche il codice identificativo del certificato medico. La domanda va presentata attraversa il Patronato.

LA VISITA MEDICA E IL VERBALE DI VISITA

Una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento, secondo il calendario di appuntamento della Asl corrispondente al CAP di residenza dell’interessato (o del domicilio alternativo, se dichiarato).


Se l’invalido è affetto da patologia oncologica, la visita viene fissata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.


In caso di non trasportabilità dell’interessato, il medico deve compilare ed inviare telematicamente il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

L’interessato, in caso di impedimento, può indicare una data diversa tra quelle indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato una seconda volta. In caso di ulteriore assenza viene considerato rinunciatario e la sua domanda perde efficacia.
Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
L’accertamento sanitario compete alla Asl, che lo esercita attraverso una Commissione medica integrata però da un medico dell’Inps e detta, appunto, Commissione Medica Integrata (CMI).

Ultimati gli accertamenti, la commissione redige il verbale di visita, firmato da almeno 3 medici (tra cui il rappresentante di categoria, se presente).

Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps, che può disporre nuovi accertamenti, anche tramite visita diretta.

Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.

Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche viene poi effettuato un monitoraggio a campione (oppure su segnalazione dei Centri medici dell’Inps) da parte della Commissione Medica Superiore (CMS). Gli accertamenti disposti dalla CMS - anche successivamente all’invio del verbale al cittadino - possono consistere in un riesame della documentazione sanitaria agli atti o in una visita diretta.

REVISIONE E AGGRAVAMENTO

Se la Commissione medica ritiene che le minorazioni possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo, indica nel verbale il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione.

Con Decreto ministeriale 2 agosto 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle ASL (se non acquisita agli atti) idonea a comprovare la minorazione.

Gli invalidi che accusano un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico preesistente. La domanda va presentata all’Inps, esclusivamente per via telematica.

 

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