Pensioni

Assegno sociale

CHE COS’È

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno è necessario avere i seguenti requisiti:

  • 65 anni e 7 mesi di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso il Patronato.

QUANDO SPETTA

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

QUANTO SPETTA

La misura massima dell’assegno è pari a 448,07 euro per 13 mensilità e per l’anno 2016 il limite di reddito è pari ad 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

CALCOLO DEI REDDITI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:

  • redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
  • arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

 

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