Tecnici manutentori antincendio: adottate disposizioni transitorie in vista della piena operatività del sistema di qualificazione. Incontro oggi al Viminale del sottosegretario all’Interno Prisco e le associazioni di categoria
È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto a firma del Ministro dell’Interno e del Ministro del Lavoro, recante disposizioni transitorie in materia di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, previsto dal D.M. 1° settembre 2021.
Illustrato oggi dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, nell’incontro che si è svolto al Viminale con le associazioni di categoria, il provvedimento finalizzato a garantire la continuità delle attività di manutenzione e controllo dei sistemi di sicurezza antincendio nella fase di completamento delle procedure di qualificazione.
In particolare, il decreto prevede che, a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti, che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti, possano continuare a svolgere gli interventi di manutenzione e i controlli fino alla conclusione della relativa valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
Con la pubblicazione del decreto saranno fornite agli Uffici territoriali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco le necessarie indicazioni applicative, al fine di assicurare uniformità nella gestione della fase transitoria.
“Con questo provvedimento garantiamo ai lavoratori del settore la possibilità di continuare a svolgere una importante e delicata attività per la sicurezza dei cittadini. Il percorso di qualificazione rappresenta un’occasione di crescita per il settore grazie all’apporto professionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge l’attività di certificazione delle competenze” ha dichiarato il Sottosegretario Prisco.
OBBLIGO DI QUALIFICA DEI TECNICI MANUTENTORI E PRESIDI ANTINCENDIO
Sintesi operativa
Il D.M. 1° settembre 2021 – Decreto Controlli introduce l’obbligo di qualificazione dei tecnici che effettuano la manutenzione dei presidi e dei sistemi di sicurezza antincendio.
L’obbligo riguarda tutte le imprese che svolgono attività di manutenzione antincendio, non soltanto le imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008. Sono quindi interessati, a seconda delle attività svolte, anche settori quali impiantistica, serramenti, meccanica e legno.
1. Qualificazione del tecnico
Il tecnico deve ottenere la qualifica per specifici presidi antincendio. Non è quindi necessario conseguire automaticamente la qualificazione per tutti i presidi.
Tra i principali:
2. Domanda di ammissione all’esame
La richiesta deve essere presentata dal tecnico interessato, tramite il portale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante autenticazione digitale (SPID/CIE).
Il richiedente deve:
La procedura può essere effettuata anche tramite delega.
3. Nulla Osta Transitorio (NOT)
In presenza dei requisiti documentali richiesti, il Vigile del Fuoco può rilasciare un Nulla Osta Transitorio (NOT).
Il NOT consente al tecnico di continuare a svolgere l’attività di manutenzione in attesa dell’esame di qualificazione, secondo le disposizioni transitorie vigenti.
4. Modalità di esame
Sono previste due modalità:
Caso 1 – Esame completo
Caso 2 – Esame semplificato
Le soglie indicate sono:
Il Curriculum Vitae può contribuire al punteggio fino a 10 punti.
5. Esperienza e Curriculum Vitae
La valutazione del CV tiene conto principalmente di:
L’esperienza professionale viene valorizzata per un periodo compreso, secondo i criteri previsti, tra 3 e 10 anni.
6. Validità della qualifica
L'attestato di Tecnico Manutentore Qualificato ha validità di 5 anni.
Alla scadenza è necessario effettuare un corso di aggiornamento, con durata pari alla metà delle ore previste per il corso di formazione relativo allo specifico presidio.