La formazione base sulla sicurezza di un lavoratore deve essere effettuata prima o contestualmente all’assunzione e comunque prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività lavorativa.
Questo è previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 37) e confermato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
In pratica:
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nuovo assunto → deve ricevere la formazione iniziale sulla sicurezza prima di essere esposto ai rischi lavorativi;
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la formazione comprende:
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formazione generale (4 ore);
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formazione specifica (durata variabile in base al rischio: basso, medio o alto).
La normativa più recente ha eliminato il vecchio riferimento ai “60 giorni dall’assunzione”, chiarendo che la formazione va fatta subito, all’inizio del rapporto di lavoro.
Inoltre la formazione deve essere ripetuta o aggiornata:
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in caso di cambio mansione;
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introduzione di nuove attrezzature o tecnologie;
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nuovi rischi in azienda;
La formazione sicurezza obbligatoria non riguarda solo chi lavora in cantiere o nei reparti “pericolosi”. Il D.Lgs. 81/08, agli articoli 36 e 37, stabilisce che ogni lavoratore debba ricevere un’adeguata informazione e formazione sui rischi connessi alla propria mansione, fin dal momento dell’assunzione.
Chi è obbligato alla formazione sicurezza?
Oggi, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il quadro è ancora più chiaro: la formazione non è un optional, ma un requisito strutturale del sistema di prevenzione.
In sintesi, sono obbligati alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
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Tutti i lavoratori:
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tempo indeterminato, determinato, part-time;
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apprendisti, stagisti equiparati a lavoratori;
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lavoratori somministrati o in appalto (la responsabilità formativa va coordinata tra datore utilizzatore e datore “formale”).
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Preposti, dirigenti, datori di lavoro (novità 2025: corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro).
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RSPP e ASPP, interni o esterni.
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RLS – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Addetti antincendio e primo soccorso.
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Chi opera in ambienti confinati o in contesti ad alto rischio (con moduli specifici).
Differenze formazione base/aggiornamento
Quando si parla di corsi sicurezza lavoratori (e, più in generale, di tutti i corsi sicurezza), bisogna distinguere due livelli:
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Formazione base (o iniziale)
È la formazione che il lavoratore o il soggetto aziendale (preposto, dirigente, datore di lavoro, RLS, ecc.) deve effettuare:
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all’assunzione;
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al cambio mansione con rischi diversi;
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all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.
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Aggiornamento formazione
È il richiamo periodico pensato per:
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adeguare le competenze alle novità normative;
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recepire cambi organizzativi e nuovi rischi;
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mantenere “vivo” il comportamento sicuro nel tempo.
Il nuovo Accordo 2025 stabilisce per molte figure una periodicità minima (es. 5 anni per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro; 2 anni per i preposti), con durate minime in ore.