Accordo Stato – Regioni 17 aprile 2025
Scadenza 24 Maggio 2027 e Nuove Sanzioni
L’accordo è previsto ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs n. 81/2008 , ed è finalizzato alla definizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Contenuti dell’Accordo Stato – Regioni 2025
Il testo pubblicato sancisce ufficialmente l’accordo unico includendo il relativo documento tecnico – organizzativo che dettaglia i percorsi formativi obbligatori.
L’accordo:
Riorganizza e aggiorna i precedenti accordi formativi sulla sicurezza sul lavoro;
Definisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori;
Stabilisce criteri per le verifiche finali valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
Introduce un sistema di monitoraggio e controllo delle attività formative;
Definisce il monte ore minimo obbligatorio per la formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;
Introduce obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche e per chi opera in ambienti confinati o inquinanti;
Individua i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa e viene regolamentata l’organizzazione dei corsi – con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente – e le modalità di erogazione e della somministrazione della verifica di apprendimento finale.
Tra le principali novità di maggior interesse per le imprese segnaliamo:
1) Formazione obbligatoria per i datori di lavoro (novità)
Introdotto l’obbligo per tutti i datori di lavoro di frequentare un corso di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dalla durata minima di 16 ore a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore.
La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.
Il corso dovrà essere completato entro il 24 maggio 2027 ovvero 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
2) Formazione del datore di lavoro RSPP (novità)
Se il datore di lavoro, dopo aver frequentato il nuovo corso per datori di lavoro, intende anche svolgere il ruolo di RSPP dovrà seguire:
Un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori;
Ulteriori moduli specifici per alcuni settori:
12 ore (settore pesca); 16 ore (altri settori);
L’aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio.
3) Formazione preposti (novità)
Il corso per preposti avrà durata minima di 12 ore (era 8). La periodicità dell’aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore.
Come già previsto il corso per preposti potrà essere frequentato previo il superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori.
L’aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo devono essere ottemperati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo stesso.
4) Obbligo di formazione immediato (novità)
Il nuovo Accordo del 17 Aprile 2025 elimina ogni riferimento al termine dei 60 giorni dall’assunzione per completare il percorso formativo per i nuovi assunti e stabilisce in modo chiaro che la formazione deve essere effettuata prima dell’inizio della mansione lavorativa.
5) Nuove attrezzature (novità)
Individuazione di nuove attrezzature tra quelle per cui è prevista la formazione teorico-pratica ai sensi dell’art. 73 del D.lgs n. 81/2008 (carro raccogli frutta, caricatori per la movimentazione dei materiale e carroponte).
Sanzioni per Mancata Formazione (Art. 55 D.Lgs. 81/08)
L'omessa formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e ora datori di lavoro comporta per il Datore di Lavoro o il Dirigente:
Sanzione base: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €.
Maggiorazione per numero lavoratori:
Più di 5 lavoratori coinvolti: sanzioni raddoppiate (fino a circa 14.800 €).
Più di 10 lavoratori coinvolti: sanzioni triplicate (fino a oltre 22.200 €).
Focus Preposti e Datori di Lavoro
L'accordo 2025 rende critiche queste figure:
Mancato aggiornamento biennale del Preposto: È punito con le medesime sanzioni dell'Art. 55 (arresto o ammenda fino a 7.403,96 €).
Mancata individuazione del Preposto: Sanzione da 1.500 € a 6.000 € o arresto da 2 a 4 mesi.
Mancata formazione Datore di Lavoro: Dal 2025, il datore di lavoro che non effettua la propria formazione obbligatoria rischia l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.740 € a 7.014 €.
Altre Sanzioni Correlate (Novità 2025/2026)
Patente a Crediti (Cantieri): Operare senza patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 €.
Informativa Smart Working (Legge 34/2026): La mancata consegna dell'informativa scritta sulla sicurezza per il lavoro agile è ora sanzionata con l'arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 7.403,96
Omessa comunicazione RLS: Sanzione amministrativa da 50 € a 300 € per il mancato invio all'INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Riepilogo Sanzionatorio
Violazione Tipo Sanzione Importo/Pena
Mancata Formazione (Gen/Spec) Penale 1.708 € - 7.403 € (o arresto)
Omesso Aggiornamento Preposto Penale 1.708 € - 7.403 € ogni 2 anni
Mancata Formazione Datore Penale 2.740 € - 7.014 € (o arresto)
Cantiere senza Patente Amministrativa Minimo 12.000 €