La Legge di Bilancio per l’anno 2026, recentemente approvata, introduce una novità di particolare rilievo per le imprese del settore benessere. L’art. 1, comma 789, che modifica l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), prevede infatti l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per alcune categorie di produttori di rifiuti, tra cui le imprese di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing.
Si tratta di un intervento normativo importante, che recepisce le criticità più volte segnalate dalle Associazioni dell’artigianato, evitando l’introduzione di un carico burocratico sproporzionato rispetto alle dimensioni aziendali e alla tipologia di rifiuti prodotti da queste attività.
È fondamentale chiarire che le nuove disposizioni non incidono in alcun modo sulla classificazione dei rifiuti né sugli obblighi connessi al loro corretto smaltimento.
In particolare, quindi, un rifiuto classificato come pericoloso continua a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della norma; tali rifiuti devono essere conferiti esclusivamente a raccoglitori autorizzati e resta obbligatoria la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
Un ambito sul quale sono ancora attesi chiarimenti riguarda l’evoluzione del FIR verso il formato digitale, prevista nell’ambito del RENTRI. Attualmente, il quadro normativo prevede che:
Si ricorda infine che le imprese del comparto benessere sono esonerate dalla tenuta dei registri di carico e scarico e non sono tenute alla presentazione del MUD.
Tali adempimenti sono sostituiti dalla corretta conservazione, in ordine cronologico, dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti.