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Istruzioni operative per il Registro Unico Ispettori (RUI)

Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025

Con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025 è stato istituito il Registro Unico Ispettori presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019, nel quale devo essere iscritti gli ispettori autorizzati, che svolgono le revisioni tecniche sui veicoli leggeri (massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) e sui veicoli pesanti (massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t).

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE

L’iscrizione al RUI è disponibile per tutti gli utenti cittadini, tramite il Portale dell’Automobilista, raggiungibile via internet, e per i terzi delegati (studi di consulenza automobilistica e officine), tramite il Portale del Trasporto.

Di seguito è possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 240, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Gli ispettori, o i terzi da essi delegati, devono presentare l’istanza di iscrizione entro il 31 agosto 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l’Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l’attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Infatti, a partire dal 1° novembre 2025, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato “Attivo” sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.

Si comunica inoltre che l’attuale servizio di iscrizione al RUI per la sola parte degli ispettori autorizzati sarà migrato sul nuovo applicativo. L’attuale servizio rimarrà valido per gli ispettori ausiliari.

Le istanze verranno verificate dall’Organismo di Supervisione (DGT, Regioni autonome o Province a statuto speciale) e, ove necessario, dalle Province e Città metropolitane, secondo quanto indicato nel Decreto.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI

Gli ispettori autorizzati, che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano già iscritti al registro, possono accedere al Portale del Trasporto con le credenziali in loro possesso. Inoltre, devono provvedere, ove necessario, all’aggiornamento dei seguenti dati:

  1. formazione di aggiornamento;
  2. firma digitale;
  3. copertura assicurativa;
  4. conflitti di interesse.

Anche in questo caso, gli ispettori, devono presentare l’istanza di aggiornamento entro il 31 agosto 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l’Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l’attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Infatti, a partire dal 1° novembre 2025, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato “Attivo” sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.

fonte: Ministero dei trasporti

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