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Gas fluorati ad effetto serra - nuovo regolamento

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che recepisce il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra.

Il nuovo regolamento abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012 ed è entrato in vigore il 24 gennaio.

Il nuovo DPR introduce tre importanti e sostanziali novità per la categoria degli installatori e manutentori:

  • Definisce e amplia la famiglia delle persone che sono soggette all’obbligo di certificazione difatti viene ampliato il campo di applicazione, esteso anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, e le attività soggette a certificazione, tra queste vengono aggiunte attività di “smantellamento” ed attività di “assistenza”. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi sino alla loro naturale scadenza per le sole attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08. È possibile estenderne la validità attraverso la richiesta all’ente di certificazione che rilascia apposita certificazione integrativa, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.
  • Istituisce la Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio (come già avviene per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate) alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse al fine di garantire un maggiore controllo nel settore. Imprese e persone fisiche certificate a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, a seguito di interventi di installazione, controllo ricerca perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate, comunicheranno telematicamente alla Banca dati informazioni inerenti all’operatore, all’installazione, sulle credenziali del personale certificato e sulla quantità di Fgas, entro e non oltre 30 gg.
  • Introduce la cancellazione automatica dal Registro Telematico Nazionale per le Persone e Imprese certificate (in gestione alle camere di commercio) per tutte le persone fisiche ed imprese che non conseguiranno la certificazione entro 8 mesi dalla data di iscrizione al medesimo.

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