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DECRETO LEGGE “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Testo in corso di approvazione in Consiglio dei ministri

 

Titolo I

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale”

Articolo 1

“Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio

sanitario nazionale”

1. Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli

enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla

emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19., i fondi contrattuali per

le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi

condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente

incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nella

Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto nei limiti di quanto indicato al

comma 2.

2. Per l’attuazione del comma 1, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza

medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale

del comparto sanità sono complessivamente incrementati a livello regionale, in deroga

all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite dell’importo

pari a 150 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno.

Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il

concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote

d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L’assegnazione

dell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato A, che

costituisce parte integrante del presente decreto.

 

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