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Alert Iva per la crisi d’impresa

La soglia dei debiti tributari Iva, che farà scattare l'allerta per la crisi d'impresa, non sarà più ancorata ad una percentuale, ma a parametri qualificati rapportati a tre scaglioni di fatturato. E per i futuri esperti della crisi, nominati quali membri delle terne degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (Ocri), cambieranno i presupposti professionali per essere designati. E cambieranno anche i presupposti per potersi iscrivere al futuro albo ministeriale nazionale (art. 356), dal quale verranno scelti gli esperti; questi verranno selezionati anche da parte delle associazioni di categoria e dalle camere di commercio.

Il decreto correttivo del dlgs 14/2019, il cosiddetto Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii), è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 13 febbraio. Ora, lo schema va al vaglio delle commissioni parlamentari competenti. A fine aprile il testo potrebbe diventare già legge: quaranta articoli che intervengono, anche profondamente, sul testo emanato solo un anno fa. Le novità non sono da poco.

La crisi d'impresa, definita dall'art. 2, lett. a, Ccii, che entrerà in vigore a partire dal ferragosto 2020, non sarà più uno stato di difficoltà reddituale, patrimoniale o finanziaria ma sarà legata agli squilibri da individuarsi anche in relazione agli indicatori e indici previsti dall'art. 13 del Ccii, la cui rubrica appunto includerà espressamente gli indicatori per chiarire che i due concetti di indicatori e indici sono ben differenti e non vanno confusi.

Migliorano gli appeal degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato minore, poiché sarà possibile ottenere le maggioranze necessarie all'omologazione degli accordi o del concordato minore anche senza partecipazione del fisco e degli enti di previdenza e assistenza, purché il tribunale ritenga adeguatamente motivata la proposta del debitore e suffragata da una attestazione di un professionista indipendente che abbia vagliato e rappresentato con dovizia di motivazione la convenienza della proposta rispetto all'alternativo scenario di liquidazione giudiziaria del debitore o di liquidazione del patrimonio. In pratica la vecchia transazione fiscale, che cambierà nome, non troverà più il limite della necessaria votazione degli enti creditori, perché sarà il tribunale a valutarne la legittimità tutte le volte che il voto del creditore erariale o previdenziale è determinante.

Le soglie Iva per le segnalazioni agli Ocri. L'art. 3 del decreto correttivo cambia nuovamente il limite per le segnalazioni esterne previste dall'art. 12 Ccii e attuate secondo le modalità dell'art. 15 Ccii. Rimodulando il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del dl 78/2010 (conv. in legge 122/2010) viene abbandonato il criterio della percentuale (oggi fissata dal Ccii nel 30% e prima ipotizzata nel 10%, si veda ItaliaOggi del 31 dicembre 2019) a favore di un criterio imperniato su «scaglioni» che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'Iva scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione, ovvero euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a euro 1 milione; euro 500.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a euro 10 milioni; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a euro 10 milioni. Secondo la relazione di accompagnamento, il governo ritiene che tale criterio non solo sia più lineare e quindi di più facile applicazione, ma anche che lo stesso garantisca un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell'allerta, da un lato, e contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni, dall'altro. Per la verità il nuovo criterio scelto sembra più lineare e meno interpretabile, tuttavia rischia di diventare ancora più punitivo per le imprese che hanno un fatturato elevato, mentre meno stringente per le imprese di minori dimensioni. Vi è da dire che la nuova scelta certamente va a colpire i potenziali grandi evasori.

I nuovi presupposti dei gestori della crisi. Altra importante novità è contenuta negli artt. 36 e 37 del decreto correttivo, i quali modificano gli artt. 352 e 356 del Ccii. Si tratta delle norme che si occupano di definire i presupposti professionali di accesso e di formazione transitoria o iniziale degli elenchi dei professionisti che potranno essere nominati nei collegi degli Ocri. Tutti i componenti del collegio, nella fase transitoria, dovranno essere scelti tra i commercialisti o avvocati che abbiano svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso ad almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase di apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. Tali presupposti varranno anche per l'iscrizione all'albo ex art. 356 purché dotati dei presupposti ex art. 358 e solo per le nomine Ocri. Inoltre ai fini del primo popolamento basteranno due incarichi in procedure concorsuali negli ultimi quattro anni e, sorpresa, la formazione professionale fissata in 40 ore (anziché 200) per l'accesso all'albo ex art. 356 basterà, dopo le ultimissime valutazioni del pre consiglio dei ministri, varrà non solo per avvocati e commercialisti ma anche per i consulenti del lavoro, così alimentando o forse infuocando la diatriba sulla carenza di un percorso formativo ad hoc nelle materie del diritto della crisi d'impresa per questi ultimi.

fonte: italiaoggi.it

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