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AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

 

La scrivente Associazione di categoria è disponibile a pubblicare sul proprio portale digitale, ciò che prevede la legge124/2017 dal comma 125 al comma 129, vale a dire che entro il 30 giugno di ogni anno è necessario pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza, l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 giugno 2022 occorre pubblicare l’elenco dei contributi pubblici ricevuti da gennaio a dicembre 2021.

II soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono tutte le ditte individuali e società Iscritte al Registro delle Imprese tranne le società di capitali (Spa, srl, Sapa).

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul portale digitale entro il 30 giugno, sono erogati dalle seguenti figure:

  • Stato

  • Regioni

  • Province

  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni

  • Istituzioni Universitarie

  • Istituti autonomi case popolari

  • Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria

  • Enti pubblici economici

  • Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale

  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)

  • Agenzie fiscali

  • Società a controllo pubblico.

N.B. Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a questa cifra non vige alcun obbligo e si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

  • Sussidi

  • Sovvenzioni

  • Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)

  • Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito

  • Data di incasso

  • Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell’erogazione ricevuta.

In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1 % degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.

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