L'Ente di Assistenza Sociale per gli Artigiani - EASA - costituito e gestito dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI - svolge la sua attività assistenziale gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, senza alcuna limitazione, ma si propone di operare particolarmente in favore dei titolari delle imprese artigiane. Essa assiste gli artigiani nelle richieste di:
Invalidità civile
CHE COS'È
E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.
Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità è stato assegnato alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). Fino al 31 dicembre 2000 il riconoscimento della pensione era affidato alle Prefetture.
In linea generale, l'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno.
Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile.
Recenti modifiche legislative hanno trasferito all’Inps le competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell’invalidità civile successive al suo riconoscimento. Il trasferimento sarà operativo una volta emanati gli appositi decreti
Coloro che percepiscono la pensione d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo)
I LIMITI DI REDDITO PER INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI
Tipo di prestazione Limite di reddito personale annuo Importo mensile
invalidi civili Assegno di assistenza € 4.171,44 € 242,84
Indennità di frequenza minori € 4.171,44 € 242,84
Pensione di inabilità € 14.256,92 € 242,84
Indennità di accompagnamento senza limite € 457,66
sordomuti Pensione € 14.256,92 € 242,84
Indennità di comunicazione senza limite € 229,64
ciechi civili Pensione ciechi assoluti (*) € 14.256,92 € 262,62
Pensione ciechi parziali:assegno decimisti € 6.854,31 € 180,21
Indennità ventesimisti senza limite € 168,70
Indennità di accompagnamento senza limite € 710,32
* Se il non vedente è ricoverato, la pensione è di € 242,84
LA DOMANDA
La domanda per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (Asl) e deve essere presentata alla Asl competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.
IL PAGAMENTO
Nel caso in cui venga riconosciuta la pensione, si deve compilare la dichiarazione di responsabilità, e scegliere la modalità di pagamento.
L’Inps provvede al pagamento delle prestazioni di invalidità civile in modo analogo a quello adottato per le pensioni.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.
PER SAPERNE DI PIU’
In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, l'Inps eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.
IL RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento dell'invalidità civile spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). L'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandarne all'Inps anche il riconoscimento.
Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.
^ comprimi
Pensioni di anzianità
Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.
È necessario però aver maturato i seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti;
- 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
Si può prescindere dall'età, se si ha una maggiore anzianità contributiva.
In tal caso servono:
- almeno 39 anni di contributi per i lavoratori dipendenti;
- almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi.
Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti.
Per avere la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro.
Gli autonomi possono invece continuare la loro attività, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria.
La recente legge di riforma del sistema previdenziale ha introdotto l’incentivo al posticipo della pensione, un particolare beneficio per i lavoratori del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.
Coloro che scelgono di rimanere al lavoro possono rinunciare all’accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale.
I REQUISITI
Lavoratori dipendenti, operai e precoci |
Lavoratori autonomi |
57 anni di età e 35 di contributi |
58 anni di età e 35 di contributi |
|
Lavoratori dipendenti, operai e precoci |
Lavoratori autonomi |
2007
2008 |
39
40 |
40 anni di contributi |
QUANDO SI OTTIENE
Una volta in possesso dei requisiti occorre attendere la "finestra d'uscita" che fissa la decorrenza della pensione.
Per i lavoratori dipendenti "le finestre" sono indicate nella tabella che segue:
Se i requisiti sono raggiunti entro il |
la prima finestra utile è quella del |
1° trimestre dell'anno |
1° luglio dello stesso anno |
2° trimestre dell'anno |
1° ottobre dello stesso anno |
3° trimestre dell'anno |
1° gennaio dell'anno successivo |
4° trimestre dell'anno |
1° aprile dell'anno successivo |
Mentre per i lavoratori autonomi "le finestre" utili sono:
Se i requisiti sono raggiunti entro il |
la prima finestra utile è quella del |
1° trimestre dell'anno |
1° ottobre dello stesso anno |
2° trimestre dell'anno |
1° gennaio dell'anno successivo |
3° trimestre dell'anno |
1° aprile dell'anno successivo |
4° trimestre dell'anno |
1° luglio dell'anno successivo |
La pensione decorre dall'apertura della finestra, purchè la domanda sia stata presentata prima di quella data.
In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
LA DOMANDA
La domanda di pensione di anzianità può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, che per legge offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta.
Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’ Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
É necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:
- l'autocertificazione, in sostituzione del certificato anagrafico di stato di famiglia;
- la dichiarazione di responsabilità attestante la data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
- il modello per il diritto alle detrazioni d'imposta;
- i modelli reddituali per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;
- i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro, per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
- le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari;
IL PAGAMENTO
La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza:
- in contanti allo sportello;
- con accredito su conto corrente postale (compilazione modulo ACCR.02) o bancario (compilazione modulo ACR.01);
- con accredito sul libretto di risparmio nominativo;
- con assegno circolare che viene spedito a casa.
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Pensioni di vecchiaia
Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:
- età
- contribuzione minima
- cessazione del rapporto di lavoro
Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.
Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo.
SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO
Con il sistema di calcolo, attualmente in vigore, legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.
ETA'
variabile da 57 a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne.
Prima dei 65 anni la pensione si ottiene a condizione che risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.
CONTRIBUTI
Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.
SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO
È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). E' ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.
ETA'
Si va in pensione a:
- 65 anni per gli uomini
- 60 per le donne
Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne.
CONTRIBUTI
Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.).
Bastano 15 anni di contributi per quei lavoratori che al 31 dicembre 1992:
- avevano già tale anzianità
- avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
- erano stati autorizzati ai versamenti volontari.
CON IL SISTEMA MISTO
Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l'importo della pensione viene calcolato sulla base sia del sistema contributivo sia di quello retributivo.
LA DOMANDA
La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati.
È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:
-
stato di famiglia (autocertificazione);
-
data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
-
diritto alle detrazioni d'imposta;
-
situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;
Inoltre, alla domanda devono essere allegati:
-
i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
-
le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
LA PENSIONE DI VECCHIAIA AI LAVORATORI DIPENDENTI
LA PENSIONE DI VECCHIAIA AI LAVORATORI AUTONOMI
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Pensioni ai superstiti
CHE COS'È
È la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.
Questa pensione può essere:
di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata
indiretta: se la persona, al momento del decesso, aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.
A CHI SPETTA
al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;
ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;
ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti ne hanno diritto anche i genitori e, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.
QUANTO SPETTA
60% al coniuge;
20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;
15% a ciascun genitore, fratello e sorella.
In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.
Se c'è un solo figlio superstite l'aliquota è elevata al 70%.
L'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. L'assegno viene ridotto del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario. Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.
LA DOMANDA
La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo (SO1), reperibile presso un qualunque ufficio Inps oppure sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli". Al modulo di domanda vanno allegati: un atto notorio (dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio), i certificati anagrafici indicati nel modulo o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell'Inps e, qualora il defunto fosse già pensionato, il suo libretto di pensione. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso un qualunque ufficio Inps o presso un Patronato. La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
PER SAPERNE DI PIU’
E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.
I BENEFICIARI
Il coniuge;
il coniuge, anche se separato;
il coniuge separato "per colpa", solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti;
il coniuge divorziato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'Inps prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deve essere titolare di assegno di divorzio e non deve essere risposato;
il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il secondo coniuge è ancora in vita. In tal caso, l'Inps paga la pensione soltanto dopo che il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge (legge n.74 del 1987).
Con la sentenza 419/99, la Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni non è l'unico criterio che il tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex-coniuge. Il giudice deve valutare anche altri elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite. Inoltre, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, occorre tenere conto anche di eventuale periodi di convivenza prima del matrimonio.
In particolare
In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, che corrisponde a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se vi sono figli superstiti che percepiscono la pensione. Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che contraggono un nuovo matrimonio devono presentare all'Inps una domanda, con l'indicazione dei propri dati anagrafici, il numero di certificato della pensione e la data del matrimonio. Ad essa deve essere allegato il certificato di matrimonio. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve restituire il libretto e il certificato di pensione (modello Obis/M). Se esistono figli minori che percepivano la pensione di reversibilità insieme al coniuge superstite, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota. Per ottenere l'aumento è necessario presentare all'Inps la documentazione attestante l'avvenuto matrimonio del genitore superstite.
I figli
(legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
minori di 18 anni;
studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
inabili di qualunque età, a carico del genitore.
I nipoti minori, purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall'assicurato o dal pensionato deceduto e che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso in cui il giovane non sia orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999).
I genitori
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2007 tale importo è di € 566,98 mensili.
I fratelli e le sorelle
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i fratelli celibi e le sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore al l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2007, tale importo è di € 566,98 mensili.
Quando si è a carico
Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o del nonno deceduto, devono trovarsi in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedessero l'assicurato o il pensionato deceduto.
Sono considerati a carico:
i figli ed equiparati maggiorenni studenti che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2007, tale importo è di 566,98 euro mensili;
i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Si ricorda che, per il 2007, tale importo è pari a € 1.187,73 mensili.
i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento. Si ricorda che, per il 2007, tale importo è di 1.643,15 euro mensili.
LE QUOTE DI PENSIONE SPETTANTI AI SUPERSTITI
Quote di pensione spettanti ai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto:
Quote di pensione Percentuale Beneficiari
60% al coniuge
80% al coniuge con un figlio
100% al coniuge con due figli
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:
Quote di pensione Percentuale Beneficiari
70% un figlio
80% due figli
100% tre o più figli
15% un genitore
30% due genitori
15% un fratello o una sorella
30% due fratelli o sorelle
45% tre fratelli o sorelle
60% quattro fratelli o sorelle
75% cinque fratelli o sorelle
90% sei fratelli o sorelle
70% un figlio
I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.
Le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull'importo effettivamente pagato al defunto. Le quote dovute ai superstiti dell'assicurato vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.
(sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993).
CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI CON ALTRI REDDITI
Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del:
Riduzione pensione Percentuale di riduzione Condizione di reddito
25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2007 è pari a € 17.009,46
40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2007 è pari a € 22.679,28
50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2007 è pari a € 28.349,10
In particolare
Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili.
Non costituiscono reddito:
i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
la casa di proprietà del superstite se vi abita;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare.
PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA Inail
Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall'Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite Inail fino al 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.
INDENNITA' UNA TANTUM
Nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione, per mancanza di requisiti, possono ottenere un'indennità "una tantum".
Nel sistema contributivo l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale, che per il 2007 è di 389,36 euro, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell'assicurato deceduto.
Spetta alle seguenti condizioni:
mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso);
mancanza del diritto alla rendita Inail in conseguenza della morte del lavoratore;
presenza dei requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale.
Si ricorda che nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi. L'importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93.
DOMANDA E DECORRENZA
La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge (Casartigiani Palermo). Al modulo di domanda vanno allegati un atto notorio (dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio), i certificati anagrafici indicati nel modulo o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell'Inps e, qualora il defunto fosse già pensionato, il suo libretto di pensione. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
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Assegno e Pensioni sociali
CHE COS'È
È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano:
-
65 anni di età ;
- la residenza in Italia;
- un reddito pari a zero o di modesto importo.
I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
Per il 2007 tali limiti sono pari a € 5.061,68 annui se il pensionato è solo, € 10.123,36 annui se è coniugato.
Sono equiparati ai cittadini italiani:
gli abitanti della Repubblica di San Marino;
i rifugiati politici;
i cittadini di uno Stato dell'Unione europea;
i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.
L'IMPORTO
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.
Per il 2007 è pari a € 389,36.
L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.
L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo e maggiorazioni sociali)
LA DOMANDA
Può essere presentata o inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a qualunque sede dell’Inps. Deve essere redatta su un apposito modulo (AS1) in carta semplice disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
Alla domanda devono essere allegate:
autocertificazione dei dati personali;
dichiarazione della situazione reddituale;
dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero presso istituti a carico dello Stato o di enti pubblici.
PER SAPERNE DI PIU’
L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.
I REQUISITI PER OTTENERE L'ASSEGNO SOCIALE
Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale, ha raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia.
Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.
La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.
L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.
In particolare
Hanno diritto all'assegno sociale soltanto i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno.
I REDDITI
Redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale:
- i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
- i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri);
- le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie pagate dall'Inail;
- le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni);
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente;
Redditi non considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale:
- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno sociale;
- la casa di proprietà in cui si abita;
- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
i trattamenti di famiglia;
le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti;
- l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.
LIMITI DI REDDITO E MISURA DELL'ASSEGNO
Per l'anno 2007, l'importo mensile dell'assegno è di 389,36 euro. Ne deriva che, per lo stesso anno, l'importo annuo dell'assegno sociale è di 5.061,68 euro (cioè 389,36 x 13) e pertanto i limiti di reddito sono di 5.061,68 euro se il richiedente non è coniugato e di 10.123,36 euro annui (cioè 5.061,68 x 2) se il richiedente è coniugato.
Se chi fa domanda non ha alcun reddito personale né insieme all'eventuale coniuge, percepisce l'assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato con l'importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Esempio
Se il richiedente è coniugato e il reddito complessivo annuo è di 9.000 euro, l'importo dell'assegno sarà ridotto a 1.123,36 euro l'anno (cioè pari alla differenza tra 10.123,36 euro, limite annuale di reddito corrente per il richiedente coniugato, e 9.000 euro).
Per determinare l'importo dell'assegno, vengono considerati i redditi dell'anno in cui viene presentata la domanda: cioè chi fa domanda di assegno sociale deve presentare all'Inps una dichiarazione del reddito presunto calcolato in base a quello dell'anno precedente. L'importo dell'assegno erogato dall'Inps è, quindi, provvisorio e l'Istituto provvederà al conguaglio, nell'anno successivo, al momento dell'accertamento dei redditi effettivi.
A differenza di quanto previsto per la pensione sociale l'assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purché il reddito complessivo cumulato con il coniuge sia inferiore al relativo limite di legge.
In particolare
L'assegno sociale può essere ridotto nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato.La riduzione è del 50% se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico degli enti pubblici, e del 25% quando la retta è a carico dell'interessato o dei suoi familiari, per un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. L'assegno non subisce riduzioni quando la retta a carico del titolare o dei familiari comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno sociale. Al fine di stabilire la misura dell'assegno, il pensionato deve presentare all'Inps documentazione, rilasciata dall'istituto o dalla comunità presso la quale è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico dell'ente pubblico e della quota eventualmente a carico suo o dei familiari.
LA DOMANDA
La domanda di assegno sociale va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato
LA PENSIONE SOCIALE
Per l'anno 2007, l'importo mensile della pensione sociale è di 320,88 euro.
Se chi percepisce la pensione sociale non è coniugato e non ha alcun reddito personale, ha diritto all'importo intero della pensione sociale. Se il suo reddito personale supera 4.171,44 euro, la pensione sociale non spetta, mentre se non supera questo limite, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra l'importo annuale corrente della pensione e l'ammontare del reddito personale del titolare.
Se chi percepisce la pensione sociale è coniugato e il reddito complessivo dei coniugi non supera 10.202,26 euro annui, la pensione viene erogata in misura intera. Se il reddito complessivo dei coniugi supera 14.373,70 euro l'anno, la pensione sociale non spetta, mentre se l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi è compreso tra 10.202,26 e 14.373,70 euro, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 14.373,70 euro e l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi.
Se il richiedente ha redditi propri superiori al limite individuale, la pensione sociale non spetta anche se, sommando il reddito personale con quello del coniuge, il reddito complessivo non supera i limiti di reddito stabiliti dalla legge per i cittadini coniugati.
LE MAGGIORAZIONI SOCIALI
E' un aumento che spetta ai titolari di assegno sociale (e di pensione sociale) che possiedono redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di assegno sociale venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
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Pensioni di inabilità
CHE COS'È
E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.
I REQUISITI
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi
- una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
- un’anzianità assicurativa presso l’Inps di almeno cinque anni.
Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 di età anni per le donne e di 60 per gli uomini.
Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianità contributiva.
Per coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.
LA DOMANDA
La domanda di pensione di inabilità (su mod. INAB1) può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il modulo INAB1 è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:
stato di famiglia (autocertificazione);
data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
diritto alle detrazioni d'imposta;
situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.
Inoltre, alla domanda devono essere allegati:
la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo;
i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.
Per saperne di più:
E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi.
REQUISITI E INCOMPATIBILITA'
- l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.
Casi di incompatibilità
Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:
- svolgere un'attività lavorativa dipendente;
- essere iscritto ad un albo professionale;
- essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
CALCOLO E BONUS CONTRIBUTIVO
L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.
Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.
PENSIONE DI INABILITA' E RENDITA Inail
Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.
L'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana.
L'assegno di assistenza viene concesso su domanda dell'interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità. L'assegno per l'assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di pensione di inabilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.
Dal 1° luglio 2006 l'assegno di assistenza è pari a 422,19 euro mensili.
L'assegno non spetta:
-
durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.
L'assegno è incompatibile:
- con l'assegno mensile corrisposto dall'Inail agli invalidi per l'assistenza personale e continuativa.
L'assegno è ridotto:
- per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni.
LA DOMANDA
La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato.
Al momento della visita medica disposta dall'Inps, è necessario consegnare il modulo SS3, reperibile presso un ufficio Inps, compilato dal medico del lavoratore.
LA DECORRENZA
La pensione di inabilità decorre:
dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
oppure
dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività;
oppure
dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
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Pensioni di invaldità
CHE COS'È
E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.
I REQUISITI
Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- l’infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.
LA DOMANDA
La domanda di assegno di invalidità può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il modulo INV1 è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:
stato di famiglia (autocertificazione);
diritto alle detrazioni d'imposta;
situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;
situazione reddituale per incumulabilità con altri redditi da lavoro;
dichiarazione di responsabilità per incumulabilità della prestazione con la rendita Inail.
Inoltre, alla domanda devono essere allegati:
- la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo;
i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
- le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.
Per saperne di più:
E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi.
I REQUISITI
l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;
l'assicurazione presso l'Inps da almeno 5 anni.
INTEGRAZIONE AL MINIMO
Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato percepisca bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (389,36 euro per il 2007). L'assegno non può comunque superare l'importo del trattamento minimo (436,14 euro nel 2007).
I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:
Integrazione al minimo Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2006 € 9.924,72 € 14.887,08
2007 € 10.123,36 € 15.185,04
Rientrano nel calcolo del reddito
- i redditi soggetti all'Irpef (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni.
Redditi da non considerare:
- la casa di proprietà del richiedente l'assegno se vi abita;
- i redditi esenti da Irpef (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);
- le pensioni di guerra;
- l'importo dell'assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener conto dell'integrazione.
ASSEGNO DI INVALIDITA' E RENDITA Inail
Dal 1° settembre 1995 l'assegno di invalidità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.
TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.
LA DOMANDA
La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato.
Al momento della visita medica disposta dall'Inps, è necessario consegnare il modulo SS3, reperibile presso un ufficio Inps, compilato dal medico del lavoratore.
LA DECORRENZA
L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L'assegno ha validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
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Estratti contributivi
Che cos'è
E' l'estratto di tutti i tipi di contributi versati e registrati negli archivi dell'INPS. Attualmente non sono visibili alcune contribuzioni tra cui quelle relative alle collaborazioni coordinate e continuative. Il servizio permette la visualizzazione e la stampa dell'elenco, l'inserimento fittizio dei contributi e la simulazione del calcolo della pensione. L'estratto ha valore informativo e non certificativo.
CUD Assicurato e CUD Pensionato
Visualizzazione e stampa del duplicato del CUD (certificazione unica della retribuzione dei lavoratori dipendenti e assimilati) emesso dall'INPS per tutti i pensionati e gli assicurati che hanno percepito prestazioni dall'INPS.
Sussidio di disoccupazione
Che cos'è
L’indennità di disoccupazione, per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni, è pari al 50% della retribuzione per i primi sei mesi e al 40% della retribuzione per il settimo mese. Si ricorda che la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria è stata elevata, per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, a sette mesi per chi ha un’età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per chi ha un’età pari o superiore a 50 anni.
Ricostituzioni
Richieste legge 104
Indennità di maternità
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.
INDENNITA' DI MATERNITA'
La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
A CHI SPETTA
Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), alle libere professioniste e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (che versino per il 2007 l'aliquota del 23,50%). Queste categorie non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro;
Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
QUANTO SPETTA
La prestazione economica è pagata dall’Inps (per le lavoratrici dipendenti è anticipata dal datore di lavoro) e è pari all’80% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione “convenzionale” in caso di lavoro autonomo o di libera professione.
I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l’intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. Viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.
ADOZIONI
In caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità spetta per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, a condizione che non abbia superato i 6 anni di età (18 anni per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali).
LA DOMANDA
Per ottenere l'indennizzo del congedo di maternità:
Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda (modulo MAT) sia agli uffici dell'Inps (sede competente per residenza) sia al datore di lavoro.
Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, lavoratrici iscritte alla Gestione separata) devono presentare la domanda (modulo MAT.AUT), dopo il parto, alla sola sede Inps.
IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
Ciò è previsto anche in caso di adozione o affidamento.
Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro.
La legge finanziaria ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2007, anche per le lavoratrici parasubordinate che non siano titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di congedi parentali di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
QUANTO SPETTA
L'indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi (e fino all'ottavo anno di età del bambino), l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data.(per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 euro).
CHI PAGA
Le indennità sono pagate dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi.
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non lavorino al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
- si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
- precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).
L'assegno concesso dai Comuni di residenza alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2006 è di 30.158,78 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio comune di residenza.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre.
Riduzione contributi per gli artigiani pensionati con oltre 65 anni
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