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ASSISTENZA PENSIONISTICA

L'Ente di Assistenza Sociale per gli Artigiani - EASA - costituito e gestito dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI - svolge la sua attività assistenziale gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, senza alcuna limitazione, ma si propone di operare particolarmente in favore dei titolari delle imprese artigiane. Essa assiste gli artigiani nelle richieste di:

Invalidità civile
Pensioni di anzianità
Pensioni di vecchiaia
Pensioni ai superstiti
Assegno e Pensioni sociali

Pensioni di inabilità

Pensioni di invaldità
Estratti contributivi
Sussidio di disoccupazione
Ricostituzioni
Richieste legge 104
Indennità di maternità

Riduzione contributi per gli artigiani pensionati con oltre 65 anni


ASSISTENZA LEGALE GRATUITA



25/01/2012 10.08.00
ACCORDO STATO – REGIONI - Formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)

ACCORDO STATO – REGIONI - Formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)

In base alla nuova normativa, entrata in vigore l’11 gennaio 2012, i Datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n.81/08, dovranno frequentare i corsi di formazione obbligatoria, secondo le modalità di seguito esplicitate.
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per Datori di lavoro (RSPP) di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi dell’attività svolta.
I SOGGETTI FORMATORI CHE POSSONO SVOLGERE I CORSI SONO:
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
L'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
L'INAIL;
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
La Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
Gli enti bilaterali
I fondi interprofessionali di settore;
continua.......
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20/01/2012 16.37.00
Certificati e dichiarazioni sostitutive

Certificati e dichiarazioni sostitutive

Novità in vigore dal 1° gennaio 2012

Direttiva esplicativa del Ministro per la semplificazione

 
Dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le disposizioni dettate dall’art. 15, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni, che riassumiamo così:
1.Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
2.Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47;
3.Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";
4.Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Per illustrare tutte le novità introdotte dalla citata normativa, il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emanato la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, invitando le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ad osservare scrupolosamente le nuove disposizioni.
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