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Crisi d’impresa e risanamento aziendale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 il D.L. n. 118/2021 contenente “misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021.

Il provvedimento si compone di tre capi. Il primo di questi (“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, di cui si occupa la presente ciscolare) interviene nell’attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla emergenza epidemiologica.

Le principali novità previste nel Capo I del provvedimento riguardano:
- due differimenti di entrata in vigore di norme del Codice della crisi d’impresa;

- l’introduzione di un nuovo strumento per la composizione della crisi;
- modifiche alla legge fallimentare in materia di concordato e accordo di ristrutturazione del debito.
Sembrerebbe dalla lettura del testo che la preoccupazione del legislatore sia che le imprese in difficoltà non abbiano, ad oggi, idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile. Questo aspetto riguarda in particolar modo le micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il substrato del sistema produttivo nazionale e che possono essere efficacemente sostenute se le si accompagna in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente.

In una tale cornice, l’imminente entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è sembrata la soluzione più efficace rispetto alle attuali esigenze del sistema economico.

Questo decreto rinvia temporaneamente l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e, allo stesso tempo, dovrebbe fornire agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

Differimenti

Viene quindi previsto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 16 maggio 2022.
In assenza di tale differimento, il Codice della crisi di impresa sarebbe entrato in vigore dal 1° settembre 2021.

È previsto inoltre il differimento al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del titolo II del Codice della Crisi di impresa concernente le procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Entrambe le previsioni sono state adottate in conseguenza del deterioramento della situazione economica generale, per evitare che il nuovo sistema disegnato dal predetto Codice - tra l’altro più rigido di quanto richiesto dalla direttiva EU “Insolvency” - invece di prevenire l’insolvenza si trasformi nella causa primaria di estinzione delle imprese in difficoltà

Il rinvio degli indicatori dello stato di crisi appare altresì coerente con il rinvio di un anno dell’allerta IVA ad opera del decreto Sostegni.

 

Nuovi strumenti per la composizione della crisi

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa

E’ stato quindi introdotto un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di natura stragiudiziale. Dal 15 novembre 2021 sarà possibile, in aggiunta alle altre procedure oggi esistenti, procedere con la “Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, prevista dall’art. 2. Tale strumento è finalizzato ad agevolare il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

Tale intervento prende atto che, una volta che cesseranno le misure emergenziali per sostenere le imprese, gli effetti della crisi economica si protrarranno, ed è altresì interesse della collettività consentire a queste imprese di risanarsi e di riprendere la normale attività. L’art. 3 prevede che la composizione negoziata viene attivata dall’impresacon la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto indipendente

L’esperto, scelto nell’ambito di un apposito elenco e nominato ad opera di una commissione costituita presso le Camere di commercio, ha la funzione di affiancare l’imprenditore per agevolare le trattative tra l’imprenditore e i creditori per il risanamento dell’impresa. Durante la specifica procedura possono essere richieste le misure protettive del patrimonio, sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione o scioglimento e l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa nel cui ambito, sotto la vigilanza del Tribunale, può richiedere finanziamentiprededucibili, cedere l’azienda o suoi rami, ottenere la rideterminazione delle condizioni dei contratti (in deroga alla regola della modifica solo consensuale dei contratti), senza che si apra il concorso dei creditori.
La conclusione delle trattative (art. 11) può sfociare in un contratto, una convenzione, una moratoria, un piano di risanamento che, se sottoscritto anche dall’esperto, non necessita dell’attestazione del professionista.

All’esito delle trattative, l’imprenditore può domandare al Tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con una riduzione della percentuale di ammissibilità se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento o accedere a una procedura concorsuale.
Interessanti sono anche le misure premiali tributarie, che consistono sia in una riduzione degli oneri, per interessi esanzioni, sia in una dilazione fino a settantadue rate.

Da un punto di vista degli effetti di tale procedura si segnale che è prevista:

- la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso si riduzione del capitale sociale o perdite;

- l’esonero dall’azione revocatoria e dei reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice (art. 216, comma 3 e art. 217 L.F.) in relazione agli atti compiuti successivamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative;

- l’applicazione delle misure di favore di natura fiscale relative a sanzioni, interessi e dilazioni per il pagamento dei debiti di natura tributaria.

 

 CIRCOLARE N. 179/21

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