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Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Domande da presentare entro il 30 giugno 2010

Categoria »  SNA Casartigiani
Inserita da Renato Ferrara il venerd́ 11 giugno 2010
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Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Domande da presentare entro il 30 giugno 2010

Chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al gasolio consumato nell’anno 2009.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009 sono rimborsabili gli incrementi dell’aliquota d’accisa, pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), nonché l’ulteriore incremento di 5 accisa, pari a € 7, 00 per mille litri di prodotto (da €416, 00 a € 423, 00 per mille litri di prodotto).

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.

Con riguardo all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione si precisa quanto segue:

si definisce come “ commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate;

per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2010.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

A tal riguardo si evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all’art. 1, comma 53, ha fissato un limite annuale, pari a € 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, precisato che il limite suddetto (€ 250. 000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sforamento del limite di € 250. 000 sopra richiamato “…. le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate” .

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.

Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che: - i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante; - gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.


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